Art. 3.
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. La presente legge si applica alle associazioni ed ai circoli enogastronomici
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ai quali concorrono produttori, organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e tutti quei soggetti, singoli o associati, che, pur non produttori, contribuiscono a promuovere e a valorizzare le realtà naturalistiche ed i prodotti enogastronomici tipici del territorio, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.